sabato 24 maggio 2008

Come conservare la classe di merito in caso di sostituzione auto

Il contraente di una polizza assicurativa RC Auto può conservare la propria
classe di merito in caso di sostituzione del veicolo in caso di vendita,
rottamazione, demolizione, furto, cessazione della circolazione,
esportazione dell'automobile. Il diritto al mantenimento della classe di
merito sussiste anche nel caso in cui la sostituzione del mezzo avvenga
successivamente alla scadenza del contratto di assicurazione purché il
veicolo sostituito non abbia circolato dopo la scadenza. In caso di stipula
di un nuovo contratto assicurativo su un veicolo dello stesso tipo rispetto
al veicolo precedentemente assicurato, la compagnia assicuratrice non può
assegnare una classe di merito più alta (sfavorevole) rispetto alla
precedente. In questi casi fa fede la classe di merito nell'attestato di
rischio del veicolo già assicurato. Il mantenimento della classe di merito è
possibile soltanto se i due veicoli sono di proprietà della stessa persona
fisica titolare della polizza assicurazione auto, o di un componente del
nucleo familiare. La norma non si applica in caso di rinnovo, bensì soltanto
in caso di nuovo contratto assicurativo. In passato, in caso di acquisto di
un secondo veicolo senza sostituire il primo, l'assicurato era costretto a
ripartire dalla classe di merito d'ingresso (14esima classe), salvo diverse
disposizioni volontarie delle Compagnie assicuratrici. Per nuovo contratto
si intende il contratto stipulato con la stessa compagnia assicuratrice del
primo veicolo o con un'altra compagnia, in caso di acquisto di un veicolo
nuovo o usato.

fonte
http://www.classedimerito.com/come-conservare-la-classe-di-merito-in-caso-di
-sostituzione-auto.htm

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