domenica 28 settembre 2008

Il fondo di garanzia per le vittime della strada

Scopo primario dell' assicurazione obbligatoria è, come già rilevato, quello
di tutelare l'interesse del danneggiato alla riparazione del danno
ingiustamente subito. A tale scopo è stato costituito, presso la CONSAP, un
fondo di garanzia per le vittime della strada per il risarcimento dei danni
conseguenti a sinistri causati da:
-veicoli o natanti non identificati;
-veicoli o natanti non assicurati;
- veicoli o natanti assicurati presso un'impresa di assicurazione che, al
momento del fatto, si trova in stato di liquidazione coatta con
dichiarazione di insolvenza o vi venga posta successivamente. Il
risarcimento deve essere assicurato anche per i contratti conclusi da
imprese italiane in regime di stabilimento o in libera prestazione di
servizi;
il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario,
dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del
locatario in caso di locazione finanziaria.
In questi casi le vittime della strada rimarrebbero senza risarcimenlo,
nonostante l'obbligatorietà dell'assicurazione. Il Fondo non ha una sua
personalità giuridica, ma costituisce un semplice patrimonio autonomo
affidato alla gestione della CONSAP, sotto la vigilanza del Ministero delle
attività produttive, con l'assistenza di un apposito comitato.
Il Ministro delle attività produttive disciplina, con regolamento, le
condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto
del fondo di garanzia per le vittime della strada, nonché la composizione
del comitato.

Nessun commento: